Passi avanti nella tutela del credito: il pegno mobiliare non possessorio
Con la legge n. 119/16, di conversione del D.L. 59/16, ha indubbiamente avuto inizio il processo di incremento della tutela del credito, leva fondamentale della ripresa economica del Paese, soprattutto in considerazione dello scetticismo da parte dei grandi player del mercato internazionale con riguardo agli investimenti in Italia, dettato dal timore di non veder tutelati efficacemente i propri diritti, anche in confronto ad altri ordinamenti, europei e non solo.
Questa strada ineluttabile va percorsa, peró, prestando la necessaria attenzione alla tutela del contraente debole nel rapporto creditore - debitore.
Punti cardine della riforma sono l'introduzione del pegno mobiliare non possessorio, la facoltà di trasferimento di un bene immobile offerto in garanzia, l'istituzione del registro delle procedure esecutive immobiliari, la contrazione dei termini per l'opposizione, la fissazione di un numero massimo di esperimenti di vendita nel corso dell'esecuzione immobiliare.
Una particolare luce deve essere accesa sul pegno mobiliare non possessorio per il suo ruolo eminente nel rafforzamento delle garanzie in favore delle imprese che intendono accedere al credito e che non abbiano un patrimonio immobiliare; con questo innovativo strumento, infatti, gli imprenditori potranno ottenere finanziamenti ponendo in garanzia beni mobili (non registrati) o anche crediti verso terzi non ancora riscossi, come ad esempio crediti verso la P.A. Quest'ultima voce, in particolare, rappresenta per le aziende un tasto dolente, considerati i tempi di pagamento, sovente, notevolmente lunghi delle Amministrazioni Pubbliche, a fronte della quasi certa realizzazione.
Passando ad analizzare lo strumento del pegno mobiliare non possessorio, è necessario precisare che ne è concesso l'utilizzo ai soli soggetti qualificabili quali imprenditori ed in relazione ai soli crediti inerenti l'attività di impresa; sono pertanto esclusi i crediti di natura personale dell'imprenditore.
Caratteristica essenziale del pegno in esame è la mancanza di spossessamento. Questo comporta la necessità che il contratto che reca il pegno abbia forma scritta e sia registrato presso l'Agenzia delle Entrate, ove la registrazione ha funzione non dichiarativa, ma bensì costituiva.
L'art. 1 del d.l. 59/2016 prevede che “Il pegno non possessorio può essere costituito su beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa, a esclusione dei beni mobili registrati. I beni mobili possono essere esistenti o futuri, determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo. Ove non sia diversamente disposto nel contratto, il debitore o il terzo concedente il pegno è autorizzato a trasformare o alienare, nel rispetto della loro destinazione economica, o comunque a disporre dei beni gravati da pegno. In tal caso il pegno si trasferisce, rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che ciò comporti costituzione di una nuova garanzia.”.
La grande innovazione di questo strumento risiede, pertanto, proprio nella possibilità per il debitore, o per il terzo concedente il pegno, di continuare a beneficiare del bene, avendone la disponibilità, e di poterlo anche trasformare o alienare, trasferendosi, in tal caso, il pegno sui prodotti derivanti dalla trasformazione o sul corrispettivo della cessione del bene gravato o, ancora, sul bene acquistato con il corrispettivo percepito.
Le modalità di esecuzione, da parte del creditore insoddisfatto, sono analiticamente descritte al comma 7 dell'art. 1 del d.l. 59/2016 ed hanno la finalità, in ogni caso, di non lasciare al creditore la possibilità di "abusare" del proprio diritto di garanzia poiché "la vendita è effettuata dal creditore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di non apprezzabile valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati; l'operatore esperto e' nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza, è designato dal giudice".
In ogni caso il debitore non è lasciato privo di tutela, normata al successivo comma 7bis, potendo il debitore, e l'eventuale terzo concedente il pegno, proporre opposizione entro cinque giorni dall'intimazione di cui al comma 7 con ricorso a norma delle disposizioni di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile, con la possibilità anche che, ove concorrano gravi motivi, il giudice possa inibire al creditore, su istanza del debitore, con provvedimento d'urgenza, di procedere ex comma 7.
Attesa pertanto la grande utilità dello strumento del pegno mobiliare non possessorio, sarà, tuttavia, interessante verificarne l'effettivo impiego, essendo concreto il rischio che resti un istituto di pregevole utilità ma di scarsa, o addirittura nulla, applicazione.
Avv. Raffaele Sepe